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Nuova tassa sulla sigaretta elettronica: il "pasticcio" burocratico

Nuova tassa sulla sigaretta elettronica: il "pasticcio" burocratico

"Il 6 dicembre scorso sul giornale “Italia Oggi” è stata pubblicata una interessante disamina sulla questione della tassazione della sigaretta elettronica, firmata dal giornalista Stefano Sansonetti.

L'autore ha commentato, con dovizia di particolari e richiamando spesso la normativa, il “pasticcio” dell'iter burocratico che ha segnato l'approvazione della famigerata “supertassa” sulle sigarette elettroniche.

Dal primo gennaio 2014, come è noto, viene stabilito il prelievo fiscale del 58,5% sulle sigarette elettroniche. Ma per far si che questo dispositivo normativo venga messo in pratica era necessaria, come già precisato dal DL n. 76 del 2013, l'approvazione di uno specifico decreto attuativo da parte del Ministero dell'Economia entro il 31 ottobre 2013. “Passaggio fondamentale - si legge nell'articolo - perchè è da questo che dipendono tutti gli iter autorizzativi indispensabili alle imprese che intendono continuare a commercializzare sigarette elettroniche”.

Ma, questa approvazione si è concretizzata ben oltre i termini stabiliti dal DL: “Il decreto attuativo in questione “non è mai arrivato entro il 31 ottobre scorso - continua l'autore - lo si dava praticamente per disperso, fino a quando sul sito dei Monopoli di Stato è spuntata fuori qualche giorno fa una bozza”.

Di fatto, il testo del decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2013 e si rifà integralmente alla normativa che dispone le modalità di vendita dei prodotti derivati dal tabacco, come previsto ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Ciò che risulta strano sia per l'autore dell'articolo, sia per LIAF , è che il testo è stato comunque pubblicato fuori dai limiti previsti dal DL e comunque, come sostiene Sansonetti: “Troppo tardi per un'entrata a regime delle vendite che a questo punto potrebbe non arrivare prima di giugno”. Il pasticcio procedurale, dunque, determinerà probabilmente il mancato incasso per il Fisco dei 117 milioni di euro attesi per l'anno in corso dalla tassazione delle sigarette elettroniche.

Con una nota dell'Ufficio di controllo sugli atti del ministero dell'economia, datata 3 dicembre 2013 “la Corte dei conti sbertuccia il decreto Saccomanni” - spiega il giornalista.

L'autorità competente, infatti, avrebbe premesso, innanzitutto “di aver dato corso per ragioni di correntezza al provvedimento, in considerazione della necessità di scongiurare la paralisi del settore, con le intuibili ricadute in termini di mancate entrate per le casse dello Stato”. Nel frattempo, però aggiunge anche l'accusa più grave circa il ritardo dell'approvazione del decreto: “L'adozione del decreto così a ridosso dell'entrata in vigore delle disposizioni, ha limitato drasticamente lo svolgimento del controllo preventivo di legittimità da parte dell'Ufficio che non ne ha potuto effettuare i necessari provvedimenti”.

Per il Presidente LIAF Sebastiano Antonio Pacino, la gaffe legislativa sembra abbastanza chiara: "Che dal primo gennaio la tassazione venga applicata o no ancora non è dato saperlo – ha dichiarato - ma che dietro l'approvazione del decreto ci sia un pasticcio burocratico è l'unica cosa che al momento sembra certa".

Di seguito il commento legale LIAF alla legge sulle sigarette elettroniche:
L’art. 11, comma 22, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, dispone che dal 1° gennaio 2014 sia applicata l’imposta di consumo del 58,5 per cento sui prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché sui dispositivi meccanici ed elettronici.
La disposizione introduce allora l’imposta di consumo sulle c.d. sigarette elettroniche, a prescindere dal contenuto di nicotina e dall’uso fattone, ma la stessa risulta incostituzionale sotto più profili.
Innanzitutto, risulta incostituzionale l’introduzione della misura tributaria a decorrere dal 1° gennaio 2014 all’interno di un decreto legge caratterizzato dall’urgenza di provvedere e che, quindi, deve contenere norme di immediata applicazione.
E’ noto che la Corte costituzionale più volte ha ritenuto illegittimo un decreto che non contenga misure di immediata applicazione: così, dopo aver preannunciato la possibilità del suo intervento con la sentenza n. 29 del 1995, con la sentenza n. 171 del 2007 la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma di un decreto legge che interveniva sullo status degli amministratori locali, senza rendere ragione dell’esistenza della necessità ed urgenza di intervenire sulla preesistente disciplina. La recentissima decisione sulle province – resa nota
dal comunicato della Corte del 3 luglio 2013 – conferma l’inidoneità del decreto ad intervenire sull’assetto normativo con disposizioni di mero rinvio ovvero di non immediata applicazione.
Lo stesso è da dire a proposito della disciplina sulle sigarette elettroniche, soltanto preannunciata nel decreto legge n. 76, ma non affatto introdotta in maniera organica e compiuta.
La disciplina fiscale risulta, poi, incostituzionale di per sé.
Sotto un primo profilo, essa viola il principio di eguaglianza-ragionevolezza perché assoggetta allo stesso trattamento fiscale sia i tabacchi lavorati sia tutti gli altri prodotti contenenti nicotina, anche se in misura assai ridotta. Ora, il legislatore non può assimilare prodotti diversi e trattarli alla stessa maniera, perché ciò significa per l’appunto contraddire il principio di eguaglianza che comporta di trattare in modo differenziato situazioni diverse.
Sotto un secondo profilo, la norma ora introdotta è incostituzionale per la violazione del diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost. come diritto individuale fondamentale ed interesse della collettività. Non vi è dubbio che i dispositivi meccanici o elettronici alternativi al fumo svolgono una funzione di dissuasione e di disincentivo dall’uso dei tabacchi a fini di riabilitazione, cura e profilassi dai danni certi alla salute provocati dal fumo. L’applicazione di una misura tributaria sproporzionata impedisce l’accesso a tali prodotti alternativi, finisce per incentivare l’uso del tabacco ed aggravare le situazioni di danno per la salute.
Per questo l’art. 11, comma 22, d.l. n. 76 del 2013, va senz’altro abrogato. La sua abrogazione non comporta perdite per le entrate statali, giacché l’importo dell’imposta di consumo derivante dal 2014 dall’applicazione della disciplina ora introdotta non è stato affatto misurato, esso è solo eventuale ed in ogni caso non si è considerato l’aggravio sulla spesa pubblica dei costi sanitari derivanti dall’uso dei tabacchi.
Di seguito il testo della disposizione:
«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter e' inserito il seguente: 
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di prestazione della
cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e' disposta la revoca
dell'autorizzazione.».
Tratto dal sito della Lega Italiana Anti Fumo
Pubblicato il 12/12/2013 Curiosità e benessere 539

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